Corte d'Appello di Brescia – Fallimento: revocabilità dei pagamenti eseguiti da un soggetto terzo in periodo sospetto con denaro proveniente dal fallito.

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Data di riferimento: 
22/06/2021

Corte d'Appello di Brescia, Sez. I civ., 22 giugno 2021 – Pres. Donato Pianta, Cons. Rel. Maria Tumulello, Cons. Giuseppe Magnoli.

Fallimento – Creditori del fallito - Pagamenti eseguiti a loro favore da soggetto terzo – Utilizzo del denaro del fallito - Mezzo anomalo di estinzione di debiti – Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 2 L.F.

Si devono considerare revocabili ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 L.F., quali mezzi anomali di estinzione, i pagamenti di debiti del soggetto poi fallito effettuati in periodo sospetto da un soggetto terzo, laddove risulti che questi li abbia effettuati con denaro proveniente dallo stesso fallito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25695.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2016, n. 506https://www.unijuris.it/node/3517; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2020, n. 13165 https://www.unijuris.it/node/5499 e Cassazione civile, sez. I, 31 Marzo 2016, n. 6282 https://www.unijuris.it/node/3953].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: