Corte di Cassazione (23486/2021) – Fallimento e vendite competitive: presupposto di aggiudicazione del bene all'unico offerente in caso offerta ribassata per non oltre un quarto rispetto al prezzo fissato nell'ordinanza di vendita,
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 agosto 2021, n. 23486 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.
Fallimento – Vendita coattiva immobiliare - Ordinanza di vendita – Fissazione del prezzo - Unico offerente - Offerta ribassata per non oltre un quarto – Possibile aggiudicazione – Presupposto.
In caso di vendita coattiva immobiliare effettuata direttamente dal giudice delegato del fallimento, è valida anche l'offerta ribassata per non oltre un quarto rispetto al prezzo fissato nella relativa ordinanza, potendo allora il predetto giudice, in caso di unicità di offerta, aggiudicare il bene a tale offerente, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 572 c.p.c., comma 3 novellato, applicabile ratione temporis, in particolare dando conto che non ricorre seria possibilità di conseguire un prezzo superiore per effetto di una nuova vendita, secondo i limiti di compatibilità dell'istituto, che costituisce un elemento normativo integrante il provvedimento. (Principio di diritto)
In tema di fallimento, in caso di vendita immobiliare effettuata direttamente dal giudice delegato, è valida l'offerta ribassata in misura non superiore al quarto del prezzo fissato nella relativa ordinanza, potendo il giudice, in caso di unicità di offerta, aggiudicare ugualmente il bene, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 572, comma 3, c.p.c., norma compatibile con la disciplina della vendita fallimentare, che impone di dare conto nel relativo provvedimento della mancanza di serie possibilità di conseguire un prezzo superiore per effetto di una nuova vendita. (massima ufficiale)