Corte di Cassazione (22442/2021) – Il decreto con cui il tribunale dichiara inammissibile una proposta di concordato non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione se non viene contestualmente pronunciato il fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/08/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 agosto 2021, n. 22442 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luca Solaini.

Concordato preventivo – Tribunale – Dichiarazione di inammissibilità ex art. 162, secondo comma, L.F. – Non contestuale pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ex art. 162, comma 2, della l.  fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata sua approvazione, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio, né essendo idoneo al giudicato, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26041.pdf

[in tema di non impugnabilità per Cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. dei provvedimenti non decisori e non definitivi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.Un., 28 dicembre 2016 n. 27073  https://www.unijuris.it/node/3132 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 gennaio 2019, n. 211  https://www.unijuris.it/node/4628].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: