Tribunale di Treviso – Concordato in bianco: accoglimento dell'istanza di sospensione di alcuni contratti d'appalto per scongiurare il rischio che risulti inattuabile il piano di continuità aziendale che il debitore intende depositare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/01/2022

Tribunale di Treviso, Sez. II civ. - Fallimentare, 03 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Alessandra Burra, Rel. Petra Uliana, Giud. Clarice De Tullio

Concordato preventivo in bianco – Continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. – Piano cui il debitore intende far ricorso - Anticipazione - Istanza di sospensione ex art. 169 bis L.F. di contratti d’appalto – Tribunale – Autorizzazione inaudita altera parte  - Fondamento – Riserva di conferma.

Il Tribunale, per scongiurare l’evenienza che le controparti contrattuali del soggetto che ha formulato una domanda di concordato in bianco, a seguito della notifica dell’istanza di sospensione di alcuni contratti d'appalto dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 169 bis L.F., possano dar impulso ad iniziative risarcitorie e all’escussione di garanzie fideiussorie, con la probabile conseguenza di rendere inattuabile, per effetto dell'aumento della prededuzione gravante sulla massa dei creditori, il piano di parziale continuità aziendale che il debitore ha anticipato essere sua intenzione depositare,  è possibile si pronunci, inaudita altera parte, nel senso dell'accoglimento per sessanta giorni di tale istanza, fatta salva la conferma di tale provvedimento all’esito del contraddittorio come in precedenza già fissato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26541.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-treviso-3-gennaio-2022-est-uliana

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: