Tribunale di Modena – Procedura di liquidazione del patrimonio: ammissibilità anche se proposta in ambito “familiare”. Inibitoria fino a chiusura della stessa delle iniziative esecutive, cautelari o di acquisizione di diritti di prelazione.

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Data di riferimento: 
03/02/2022

Tribunale di Modena, Sez. III civ., 03 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Carlo Bianconi.

Sovraindebitamento -  Procedura di liquidazione dei beni – Proposizione unitaria contestuale in ambito familiare – Ammissibilità.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Inibitoria ex art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), L. 3/2012 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva e cautelare – Pronuncia - Efficacia fino alla definitività del decreto di chiusura – Sussistenza – Fondamento.

L’istituto, denominato “Procedure familiari”  di cui all’art. 7 bis della legge n. 3/2012, introdotto dall'art. 4ter, comma secondo, della L. n. 176 del 2020,pur essendo testualmente previsto con riferimento alle sole procedure dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore, va analogicamente esteso anche alla procedura alternativa di liquidazione del patrimonio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, si deve ritenere che l'inibitoria rispetto ad ogni iniziativa esecutiva, cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio del sovraindebitato, prevista dall'art. 14 quinquies, secondo comma, lettera b), debba perdurare sino alla chiusura ex art. 14 novies, quinto comma,della procedura, dovendosi considerare frutto di errore commesso nella redazione della disposizione che prevede quel divieto il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”, ciò in quanto un tale provvedimento non è contemplato nell’ambito della procedura di liquidazione [al riguardo, nello specifico, il Tribunale ha precisato che anche l’art. 41 TUB, che accorda al creditore fondiario procedente il privilegio processuale, non risultava applicabile nel contesto di quella procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-3-febbraio-2022-est-bianconi

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26807.pdf 

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Mantova, Ufficio fallimenti, 31 maggio 2021 Tribunale di Mantova, Ufficio fallimenti, 31 maggio 2021 https://www.unijuris.it/node/5670].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: