Tribunale di Rieti – Sovraindebitamento:ammissibilità di una procedura di liquidazione dei beni che preveda la messa a disposizione della massa dei creditori del ricavato della vendita forzata di un immobile pur rimanendo valida l'avvenuta aggiudicazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/04/2022

Tribunale Ordinario di Rieti, Sez. Fallimentare, 13 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice Rel. Francesca Sbarra.

Sovraindebitamento – Apertura della procedura di liquidazione – Procedura esecutiva immobiliare pendente – Aggiudicazione già avvenuta - Ricavato della vendita forzata – Previsione della messa a disposizione della massa dei creditori – Ammissibilità.

Sovraindebitamento – Apertura della procedura di liquidazione – Procedura esecutiva immobiliare pendente – Aggiudicazione già avvenuta - Approvazione del progetto di distribuzione - Inibitoria del giudice ex art. 14 quinquies L. 3/2012 – Pronuncia avvenuta successivamente - Concorrenza del ricavato alla formazione della provvista – Ammissibilità - Mancata consegna al creditore della somma ricavata – Presupposto decisivo – Diritto dell'aggiudicatario al trasferimento dell'immobile – Necessario contemperamento.

E’ pienamente ammissibile l’apertura della liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori il ricavato della vendita forzata di un immobile, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudici nella predetta esecuzione, anche in una procedura esecutiva immobiliare in cui è già stata disposta l’aggiudicazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di rapporti tra una procedura di liquidazione del patrimonio e una procedura esecutiva pendente e di  pronuncia di sospensione da parte del giudice ex art. 14 quinquies, comma 2, lettera b) L. 3/2012 di quest'ultima, è principio generalmente condiviso quello secondo cui, ove l’inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l’ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando però ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l’effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore, dovendosi ritenere, che l’ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceva concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall’avente diritto. Se da un lato, dunque, il provvedimento di inibitoria, la cui efficacia  perdura sino al momento in cui diviene definitivo il provvedimento ex art. 14 nonies, ultimo comma, di chiusura della procedura, trova necessario contemperamento con il diritto (già acquisito) del terzo aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene immobile, dall’altro lato il ricavato della vendita forzata concorre alla formazione della provvista del piano di liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27290.pdf

[con riferimento alle massime su esposte cfr. in questa rivista: Tribunale di Reggio Emilia, 07 febbraio 2022  https://www.unijuris.it/node/6075 e Tribunale di Modena, Sez. III civ., 03 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6120].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: