Tribunale di Milano – Non risulta proponibile un reclamo avverso il provvedimento mediante il quale il giudice delegato, in attesa della pronuncia del decreto definitivo, provveda a liquidare provvisoriamente un compenso al legale della procedura.

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Data di riferimento: 
28/04/2022

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 28 aprile 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Sergio Rossetti, Giudici Luca Giani e Rosa Grippo.

Fallimento – Legale della procedura – Istanza di riconoscimento del compenso spettantegli –Insufficienza dell'attivo al momento disponibile – Giudice delegato – Liquidazione provvisoria di un fondo spese – Commissione di un errore materiale nella redazione di quel provvedimento – Proponibilità di un reclamo immediato – Esclusione – Rimedio utilizzabile solo rispetto al decreto definitivo – Pronuncia non sottoposta ad alcun termine.

Deve considerarsi inammissibile il reclamo proposto dal legale, già nominato dal curatore e incaricato di procedere al recupero, anche in via stragiudiziale,  di una serie di crediti del  fallito, avverso il  provvedimento del giudice delegato che, a fronte della richiesta da lui avanzata  di riconoscimento di un compenso in misura pari o addirittura superiore alle somme effettivamente sino a quel momento incassate dal fallimento, preveda la “liquidazione provvisoria di un fondo spese”, anche  laddove tale indicazione, inserita in un apposito campo bianco editabile, risulti contradditoria  rispetto al contenuto del  timbro sovrastante, come erroneamente selezionato dal magistrato nel menù a tendina dell'applicativo appositamente a tal  fine utilizzato; ciò in quanto sono reclamabili i soli decreti definitivi di liquidazione dei compensi, per la cui pronuncia non è previsto alcun termine [ i “timbri “ (dal contenuto  del tipo “visto si autorizza”, “visto agli atti”, “visto al comitato dei creditori per il parere” e via dicendo) costituiscono uno strumento informatico da sempre utilizzato dai giudici delegati che consente loro, a fronte delle numerose richieste di quel tipo che siano pervenute, di non dovere, via via, compilare a penna sulle istanze il provvedimento adottato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-28-aprile-2022-pres-est-rossettivgt

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27359.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: