Corte di Cassazione (19540/2022) – Bancarotta fraudolenta societaria, c.d. impropria: considerazioni in tema di procedure concorsuali nel cui contesto può trovare applicazione e di limiti di configurabilità nei confronti dei sindaci supplenti.

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Data di riferimento: 
18/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 18 maggio 2022, n. 19540 – Pres. Enrico Vittorio Stanislao Scarlini. Rel. Maria Teresa Belmonte e Elisabetta Maria Morosini.

Reato previsto dall'art. 236, comma secondo, L.F. - Bancarotta fraudolenta societaria, c.d. impropria – Soggetti imputabili – Procedure concorsuali nel cui contesto può consumarsi – Accordi ordinari di ristrutturazione – Ipotesi da escludersi – Fondamento.

Bancarotta fraudolenta societaria, c.d. impropria – Imputabilità nei confronti dei sindaci supplenti – Ipotesi di concorso nel reato da parte di questi - Limiti.

Se è vero che la norma incriminatrice extrapenale di cui all'art. 236, comma secondo, n. 1, comma terzo, L.F. che punisce i fatti di bancarotta fraudolenta societaria, c.d. impropria, previsti dall'art. 223 L.F., commessi nell'ambito delle procedure concorsuali da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, si applica ad ogni tipo di concordato preventivo e quindi anche a quello con continuità, non vale lo stesso per gli accordi di ristrutturazione in quanto trova applicazione solo agli accordi con intermediari finanziari ex art. 182 septies L.F. e non anche agli accordi ordinari di cui all'art. 182 bis L.F., stante la natura, seppur concorsuale, pur tuttavia sostanzialmente negoziale di quella procedura, a tutela del cui regolare svolgimento il legislatore ha introdotto un apposito articolo, l'art. 236 bis L.F., che punisce il falso del professionista tenuto ad attestare, anche in quel contesto, la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, è configurabile in capo ai sindaci supplenti il concorso omissivo per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che competono ai componenti del collegio sindacale, solo in caso di morte, rinunzia o decadenza dei sindaci titolari e solo nella misura in cui l'omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-18-maggio-2022-n-19540-pres-scarlini-est-belmonte

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27793.pdf

[con riferimento alla prima massima, in merito all'applicabilità dell'art. 236, secondo comma, n. 1, L.F. anche al concordato con continuità aziendale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V pen., 03 settembre 2018, n. 39517 https://www.unijuris.it/node/4706; in tema di natura concorsuale della procedura ex art. 182 bis L.F.: Corte di Cassazione, Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087 https://www.unijuris.it/node/4062 e Cassazione civile, Sez. V, tributaria, 21 Dicembre 2021, n. 40913 https://www.unijuris.it/node/6047].

 

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