Tribunale di Verona – Apertura della liquidazione controllata su richiesta dal debitore: considerazioni in tema di contraddittorio, documentazione, potere del tribunale, cessione del quinto, durata, esdebitazione e divieto di esecuzioni individuali.

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Data di riferimento: 
20/09/2022

Tribunale di Verona, Sez. II , 20 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Silvia Rizzuto.

Liquidazione controllata – Sede di apertura – Assenza di possibili contraddittori – Tribunale – Fissazione di una apposita udienza – Omissione – Ammissibilità – Fondamento.

Liquidazione controllata – Apertura richiesta dal debitore – Assoggettabilitàalla disciplina generale del procedimento unitario laddove compatibile – Necessità del deposito di specifica documentazione.

Liquidazione controllata – Sede di apertura – Carenze dell’istanza o della documentazione - Tribunale – Potere di interlocuzione volto all'integrazione di quelle- Esercizio possibile – Fondamento.

Liquidazione controllata di stipendio o pensione – Cessione del quinto in corso – Falcidiabilità – Fondamento.

Procedure liquidatorie in generale – Apertura -– Durata legata al tempo richiesto per ultimare la vendita dei beni – Esdebitazione - Possibilità per il debitore di richiederla trascorsi tre anni – Liquidazione controllata in particolare – Esdebitazione dichiarabile d'ufficio.

Liquidazione controllata di stipendio o pensione – Apertura – Riconoscibilità dell'esdebitazione trascorsi tre anni – Chiusura della procedura – Ragione sottostante.

Liquidazione controllata – Divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari – Prodursi automatico quale effetto dell'apertura della procedura.

In sede di apertura della procedura di liquidazione controllata, laddove non siano individuabili specifici contraddittori, può essere omessa la fissazione da parte del tribunale di un'udienza per la convocazione delle parti, ciò in quanto, stante che dal disposto degli artt. 40 e 41 CCI non si desume che sia necessaria nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore,  si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 L.F. secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti solo nell’ipotesi in cui siano individuabili, appunto, specifici contraddittori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata richiesta dal debitore, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto, nei limiti di compatibilità, alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), anche a detto procedimento deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCI che elenca i documenti che il debitore deve depositare nel caso richieda l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione nella disciplina del sovraindebitamento di una previsione corrispondente a quella contenuta nell’art. 9, comma 3 ter, della L. n. 3/2012, deve ritenersi ammissibile anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata (e alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore) un potere di interlocuzione del Tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell’istanza o della documentazione secondo lo schema previsto dall’art. 47, comma 4, CCI per il concordato preventivo; ciò anche in quanto quel potere risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di liquidazione controllata, ai fini della determinazione della quota di reddito di stipendio o pensione disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett., b), CCII,  la cessione del quinto degli stessi attualmente in essere, conseguente ad un finanziamento, è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura dovendosi dare continuità all’orientamento già espresso ai sensi dell'art. 14 ter sul punto sotto il vigore della legge n. 3/2012. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che, sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti, essa non può essere chiusa fin tanto che vi siano dei beni da liquidare, pur tuttavia il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l’attività di liquidazione dei beni non risulti cessata ed infatti, l’art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l’esdebitazione, trascorsi tre anni dall’apertura della procedura, fermo restando che quest’ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall’art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l’unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l’esdebitazione è dichiarata d’ufficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’apprensione di una quota di reddito del debitore costituito da stipendio o pensione in sede  di liquidazione controllata dei suoi beni, che in quanto tale non può essere chiusa finché risulti ancora possibile, non può proseguire, alla luce:di un’interpretazione dell’art. 281, comma 5 e comma 6, CCII conforme all’art. 21, comma 3, della Direttiva UE n. 1023/19 e dell’estensibilità della soluzione prevista dall’art. 281 a quella prevista dall’art. 282 CCII, se il debitore, trascorsi tre anni dall’apertura della procedura liquidatoria, ottenga l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII; ciò in quanto non trattasi di beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione ma di beni futuri. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato, come previsto dall’art. 14 quinquies L. 3/2012, nel provvedimento di apertura della liquidazione controllata in quanto costituisce un effetto automatico di quella ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-20-9-2022-pres-attanasio-est-lanni

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27966.pdf

[con riferimento alla terza massima, in tema di applicabilità a tutte le procedure concorsuali e, pertanto, anche a quelle previste per il sovraindebitamento del potere giudiziale di sollecitare l’integrazione della domanda, come nella procedura di concordato preventivo  prevista dall'art. 162 L.F., cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087https://www.unijuris.it/node/4062].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: