Corte di Cassazione (39808/2022) – Considerazioni in tema di elementi oggettivi e soggettivi dei reati di bancarotta fraudolenta, per omessa tenuta della contabilità interna e per occultamento di disponibilità di cassa.

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Data di riferimento: 
20/10/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 20 ottobre 2022, n. 39808 – Pres. Stefano Palla, Rel. Alessandrina Tudino.

Amministratore di società fallita – Fase finale dell'impresa – Ultimi quattro mesi di vita della società - Irregolare tenuta della contabilità interna - Bancarotta fraudolenta documentale – Imputazione – Tardiva consegna di documentazione al curatore - Esclusione del reato – Inidoneità.

Bancarotta fraudolenta documentale – Elemento soggettivo del reato – Dolo generico – Irregolare tenuta delle scritture contabili – Impossibilità della ricostruzione delle vicende patrimoniali – Consapevolezza del verificarsi da parte dell'imputato – Presupposto richiesto.

Amministratore di società fallita – Prelevamento di disponibilità di cassa – Accantonamento ingiustificato – Reato di bancarotta fraudolenta per occultamento – Consumazione – Possibilità del loro successivo recupero. - Irrilevanza – Fondamento.

Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta l'omessa tenuta della contabilità interna relativa alla fase finale della vita dell'impresa anche qualora vi sia stata la consegna di tutta la documentazione al curatore, non potendo trasferirsi su quest'ultimo l'obbligo gravante per legge sull'amministratore. (Massima Ufficiale)

L'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per occultamento il prelevamento di disponibilità di cassa, accantonate senza alcuna giustificazione contabile non avendo alcuna incidenza sul dolo né la finalità perseguita in via contingente dal soggetto [che nello specifico risultava essere quella di sottrarle al pignoramento], che è fuori della struttura del reato, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, ciò in quanto la sottrazione si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento ed il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, è un "posterius" che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-pen-20-ottobre-n-39808-pres-palla-est-tudino

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: