Corte di Cassazione (40323/2022) – Costituisce un ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale l'avere il soggetto poi fallito posto in essere atti o contratti simulati al fine di sottrarre dei beni all'azione esecutiva concorsuale.

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Data di riferimento: 
25/10/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 25 ottobre 2022, n. 40323 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Alfredo Guardiano.

Soggetto poi fallito -  Distrazione di beni – Vendita simulata degli stessi – Finalità di sottrarli all'azione esecutiva concorsuale – Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – Consumazione.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216, comma 1, n. 1), L.F. la condotta del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%2040323.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: