Corte Costituzionale – Risulta ammissibile riconoscere lo stato di insolvenza di una società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/04/2022

Corte Costituzionale, 12 aprile 2022, n. 93 – Pres. Giuliano Amato, Rel. Stefano Petitti.

Società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza non preventivamente dichiarato - Mancanza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di una società lucrativa – Ammissibilità – Fondamento.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, con ordinanza del 25 gennaio 2021 nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa, ciò per la disparità di trattamento che determina in pregiudizio della singola società cooperativa e per i negativi riflessi che ne derivano sulla cooperazione in generale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28375.pdf

in tema di inapplicabilità dell'art. 15, nono comma, L.F. a ipotesi  diverse da quella esplicitamente ivi regolata, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I 22 aprile 2013, n. 9681https://www.unijuris.it/node/1875; in tema di conciliabilità del fine mutualistico con il lucro “oggettivo”, vale a dire con l’economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi, ma di incompatibilità con obiettivi di lucro “soggettivo”: Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25478 https://www.unijuris.it/node/4961].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: