Tribunale di Asti – Decreto di apertura del concordato minore: presupposti che richiedono la nomina di un commissario giudiziale.

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Data di riferimento: 
28/10/2022

Tribunale di Asti, 28 ottobre 2022 (data della procedura) – Giudice designato Andrea Carena.

Concordato minore – Decreto di apertura – Assenza dei presupposti di cui all'art. 78, comma 2 bis, CCII  - Non necessità della nomina di un commissario giudiziale.

Seppure sia prevista dall'art. 78, comma 2 bis, CCII la nomina, con il decreto di apertura la procedura di concordato minore, di un commissario giudiziale che svolga a partire da quel momento le funzioni dell'OCC, il giudice può, in assenza di una domanda in tal senso da parte del debitore - presupposto di cui alla lettera c) di detto comma -, decidere che ciò non risulti necessario laddove, la figura dell'OCC (peraltro di nomina giudiziale) appaia sufficiente a tutelare, nonostante il riconoscimento delle misure protettive -  presupposto di cui alla lettera a) -, gli interessi delle parti  e ciò laddove non sia neppure ipotizzabile, stante la sussistenza di una sola classe di creditori, una omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII (presupposto di cui alla lettera b). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28459.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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