Tribunale di Roma – Accordo di ristrutturazione con proposta di transazione fiscale: riconoscimento di misure protettive in attesa della risposta da parte del creditore erariale in quanto decisiva a fini omologatori.

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Data di riferimento: 
18/01/2023

Tribunale di Roma, Sez. XIV, 18 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Claudio Tedeschi.

Accordo di ristrutturazione – Proposta di transazione fiscale - Contestuale presentazione – Pendenza del termine per l’adesione dell’Amministrazione finanziaria – Istanza di misure protettive – Tribunale - Riconoscibilità per una durata massima di quattro mesi - Fondamento – Necessità di attendere la risposta del creditore erariale prima di decidere dell'omologa.

Laddove un debitore, in sede di presentazione di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 40 e 48 CCII, come corredato da una proposta di transazione sui debiti tributari ex art. 63 CCII, basata sull'impegno assunto da un terzo, condizionato all'omologa, di corresponsione di “finanza esterna”, contestualmente inviata all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, abbia, a fronte della presentazione da parte di quest'ultima di  una istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, richiesto, al fine di consentire al tribunale di vagliare prioritariamente la sua richiesta di omologa prima dello scrutinio di tale istanza e di evitare che i creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative da lui assunte per la composizione della crisi o dell'insolvenza, l'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 54, secondo comma, primo e secondo periodo, CCII, nonché la conferma, ai sensi dell'art. 55, comma 3, CCII, delle misure protettive sul patrimonio che ne conseguono, il tribunale, ai sensi di quest'ultima disposizione, può entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese, confermare con decreto, per una durata massima di quattro mesi, quelle misure per il periodo necessario affinché il creditore erariale, rispetto al quale non sia ancora decorso il termine di novanta giorni allo stesso riservato per fornire risposta, possa manifestare il suo eventuale assenso sulla proposta rivoltagli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-18-gennaio-2023-est-tedeschi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28689/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione-e-misure-protettive-in-pendenza-del-termine-per-la-risposta-dell%E2%80%99amministrazione-finanziaria  

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza