Tribunale di Brindisi – Accordi di ristrutturazione e mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria: i due requisiti richiesti per potersi addivenire all'omologazione forzata sono tra loro alternativi e non cumulativi.

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Data di riferimento: 
10/01/2023

 

Tribunale Ordinario di Brindisi, Sez. Civile, 10 gennaio 2023 – Pres. Fausta Palazzo, Rel. Antonio I. Natali, Giud. Stefano Sales.   

Accordi di ristrutturazione – Mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziarie o degli Enti previdenziali – Omologazione – Applicazione del cram-down fiscale - Requisiti della essenzialità del consenso di quel creditore e della maggiore convenienza – Alternatività e non cumulabilità degli stessi – Fondamento.

Ai fini dell’applicabilità del cram down fiscale in sede di accordo di ristrutturazione, come volto a superare il dissenso espresso dagli enti impositori (Amministrazione finanziaria ed Enti previdenziali) o la mancata risposta alla proposta transattiva da parte degli stessi,  i due presupposti richiesti, quello della decisività, al fine del raggiungimento della percentuale di adesione minima di legge del 60% dei crediti, della conversione in assenso di tali riscontri negativi e quello della convenienza per quei creditori dello svolgersi di quella procedura rispetto all'alternativa liquidatoria, deve ritenersi che siano tra loro alternativi e non cumulativi, per cui risulta sufficiente per potersi procedere all'omologazione di tale accordo la ricorrenza di uno solo di quei presupposti; ciò  in quanto depone in tal senso una lettura non letterale, come collegata all'uso della congiunzione “e” (e non della disgiuntiva “o”),  ma costituzionalmente orientata della norma che lo prevede (artt. 182 bis, quarto comma, L.F., ora trasfuso nell'art. 63, comma 2 bis, C.C.I.) perché fondata sul principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost e perché fedele alla ratio di tutela del favor debitoris [al riguardo, a sostegno dell'interpretazione privilegiata, il Tribunale ha sottolineato che, al contrario, laddove si ritenessero, come voluto da una parte della dottrina, cumulativi tra loro quei due requisiti, si incorrerebbe, come riconosciuto da quella parte della dottrina che si espressa viceversa  a favore dell'alternatività di quei presupposti, nella conseguenza, logicamente aberrante, per cui, pur in presenza di una sostanziale (verosimile) maggiore convenienza della proposta per l’ente pubblico, sarebbero omologabili le fattispecie in cui vi siano meno creditori favorevoli, con conseguente essenzialità del consenso dell’ente pubblico dissenziente o silente, e non, invece, quelle, come quella di specie, in cui ricorrano maggiori soglie quantitative di consenso, con conseguente carattere non determinante del voto favorevole dell’ente pubblico]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28645.pdf

[con riferimento all'articolo del Codice della Crisi dell'Insolvenza sopra richiamato in tema di cram down degli accordi di ristrutturazione (art. 63 C.C.I. - Transazione su crediti tributari e contributivi -, comma 2 bis) come risultante nel testo da ultimo vigente, si fa presente che il Tribunale  si è, al medesimo riguardo, invece richiamato nella parte motiva al precedente rappresentato dal disposto dell'art. 48, comma 4, CCII, da intendersi riferito a quello che, in base al testo pubblicato nella G.U. n. 38 del 14/2/2019, risultava essere il comma 5].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: