Tribunale di Milano – Presupposti per l’accoglimento dell’istanza di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata.

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Data di riferimento: 
22/02/2023

Trib. Milano, 22 febbraio 2023, Est. Pascale

Composizione negoziata – Conferma delle misure protettive – Presupposti per l’accoglimento.

Nell’ipotesi in cui, nell’ambito della composizione negoziata, l’impresa ricorrente abbia chiesto la conferma per 120 giorni delle seguenti misure protettive: 1) che non possa essere pronunciata sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale nei propri riguardi; 2) che i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa né possano unilateralmente rifiutare l’adempimento di contratti pendenti(rapporti autoliquidanti, ritenuti essenziali per la prosecuzione dell attività) o provocarne la risoluzione, né possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per  il sol fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori; la richiesta dell’impresa di conferma delle misure protettive può trovare accoglimento qualora venga rilevata la necessità di portare avanti le trattative senza il pericolo di vulnera del principio della par condicio creditorum e di favorire la piena ripresa dell’attività produttiva, esito ritenuto effettivamente possibile dall’esperto.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-22-febbraio-2023-est-pascale

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza