Tribunale di Pistoia – Presupposti in base ai quali la rottamazione quater può essere considerato un atto di ordinaria amministrazione in sede di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
22/03/2023

Trib. Pistoia, 22 marzo 2023, Est. Curci

CONCORDATO PREVENTIVO - Adesione alla “rottamazione quater” onde beneficiare dello stralcio di interessi, sanzioni e aggi di riscossione coattiva con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 - Atto di straordinaria amministrazione - Esclusione.

Atteso che il ricorso alla rottamazione quater è consentito dalla legge anche nell’ambito delle procedure concorsuali (art. 1, comma 248, L.197/2022), in tema di concordato preventivo, nell’ipotesi in cui, per effetto della rottamazione, nessun creditore riceverebbe un trattamento peggiorativo rispetto al piano originario, non costituisce atto di straordinaria amministrazione ex art.167, comma 2, L. fall. l’esercizio della facoltà di aderire alla cd. “rottamazione quater” ex L. n. 197/2022, onde beneficiare dello stralcio di interessi, sanzioni e aggi di riscossione coattiva con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pistoia-22-marzo-2023-est-curci

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29093.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: