Tribunale di Lagonegro – Strumento di regolazione della crisi nella fase “con riserva” e previsione della dismissione di cespiti aziendali: necessaria indizione di una procedura competitiva. Non obbligatoria la partecipazione alla vendita del G.D.

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Data di riferimento: 
20/03/2023

Tribunale di Lagonegro, Sez. Proc. Concorsuali, 20 marzo 2023 (data della pronuncia) – Pres. Luigi Pentangelo, Rel. Giuliana Santa Trotta, Giud. Aniello Maria De Piano.

Concordato preventivo prenotativo – Previsione di atti dismissivi del patrimonio aziendale – Necessaria effettuazione di una procedura competitiva – Fondamento – Intervento del giudice delegato – Partecipazione possibile, ma non obbligatoria – Valutazione demandata a quel giudice.

Disciplina delle offerte concorrenti – Applicabilità anche alle procedure di composizione della crisi  “con riserva” - Necessaria sussistenza del presupposto dell'urgenza.

La giurisprudenza di merito in tema di offerte concorrenti nel concordato preventivo (art. 163 bis L.F.) come formatasi anteriormente all'introduzione del codice della crisi non sembra essere stata smentita da detto codice, che, all’art. 91 C.C.I., conferma l'esistenza di un vero e proprio principio di portata generale per cui gli atti dismissivi del patrimonio aziendale devono necessariamente essere effettuati, sia nella fase del concordato pieno, sia nella fase c.d. prenotativa, sia, infine, nella fase esecutiva, mediante il preventivo espletamento di procedure competitive; ciò al fine di. garantire la migliore soddisfazione dei creditori ed evitare che, con il sistema delle c.d. offerte chiuse, i beni vengano ceduti a prezzi non di mercato o si presti il fianco a condotte fraudolente. La nuova disposizione, opportunamente chiarisce, rispetto al passato, mediante l'introduzione, nella parte finale del quarto comma, di una specifica condizione (“se la vendita avviene davanti al giudice”), che la vendita può, ma non deve obbligatoriamente, avvenire dinanzi al giudice delegato, che, verosimilmente, valuterà discrezionalmente di intervenire solo quando la gara abbia ad oggetto beni di valore particolarmente elevato o quando la sua presenza sia resa opportuna da specifiche circostanze del caso concreto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La disciplina delle offerte concorrenti, come prevista dall'art. 91 C.C.I. nel caso in cui  il piano di concordato comprenda “un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni”  (primo comma), può, alla luce della previsione di cui all'ultimo comma, trovare applicazione “in quanto compatibile” e, pertanto, si deve ritenere in caso d'urgenza anche nel caso in cui il debitore abbia chiesto il termine di cui all'art. 44, primo comma, lettera a), C.C.I., vale a dire, quando il procedimento di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi sia ancora nella fase c.d. "con riserva", prima di depositare, entro il termine che verrà assegnato, la proposta, il piano di concordato preventivo, oppure, in alternativa, di presentare domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28942.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza