Tribunale di Paola –Durante la fase prenotativa di cui all'articolo 44 CCI le misure cautelari non possono essere richieste.

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Data di riferimento: 
13/03/2023

Trib. Paola, 13 marzo 2023, Est. Torretta

Fase prenotativa nel procedimento unitario ex art. 44 CCII - Possibilità di richiedere misure cautelari – Insussistenza.

Il codice della crisi ha esteso la possibilità del ricorso alle misure cautelari a tutti gli strumenti di regolazione della crisi, oltre che alla stessa composizione negoziata (cfr. art. 19 CCII). Il loro campo di applicazione si ricava proprio dalla disposizione del più volte citato art. 54, co. 1, CCII, che ne consente l’impiego sia nell’ambito dei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale (con ciò sovrapponendosi alla previgente fattispecie di cui all’art. 15, co. 8, l. fall.) sia [nel corso] delle procedure di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione. La previsione normativa non contempla, invece, la fase prenotativa disciplinata dall’art. 44 CCII, onde il rimedio non è invocabile prima ancora che il debitore abbia concretamente depositato la proposta, il piano o l’accordo da sottoporre alla decisione del ceto creditorio e da omologare. Che la mancata previsione della possibilità di consentire il ricorso alle misure cautelari rappresenti il frutto di una scelta del legislatore e non di una lacuna, colmabile in via interpretativa, lo si può desumere dal richiamo dell’art. 44 CCII espressamente contenuto nei soli commi quarto e quinto dell’art. 54, che si riferiscono alle sole “misure protettive”, misure che hanno un diverso ambito di operatività e una diversa funzione, più marcatamente protettiva del patrimonio del debitore.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-paola-13-marzo-2023-est-torretta

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29007.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza