Tribunale di Bergamo – Composizione negoziata: in sede di ricorso ex art. 7 del D. Lvo 118/2021, non può essere accolta né la richiesta di concessione erga omnes di misure protettive, né quella di accertamento dell'inefficacia di un'ipoteca giudiziale.

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Data di riferimento: 
23/02/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., 23 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giud. Bruno Conca.

Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Istanza  di concessione erma omnes –  Domanda non accoglibile – Necessità che la richiesta sia indirizzata nei confronti di creditori specificatamente individuati – Fondamento.

Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Istanza  di accertamento dell'inefficacia di un'ipoteca giudiziale – Applicazione analogica dell'art. 168 L.F. - Inammissibilità – Ragioni sottostanti.

In sede di composizione negoziata della crisi di impresa, in accordo con un ben rappresentato indirizzo giurisprudenziale di merito, la misure protettive di cui l'imprenditore ha, ai sensi dell'art. 6, primo comma del D.Lvo 118/2021, come convertito nella L. 147/2021, richiesto l'applicazione in sede di accesso a quella procedura (divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati ed inibitoria delle azioni esecutive e cautelari), non possono, in sede di conferma ai sensi dell'art. 7, primo comma, essere concesse erga omnes, bensì solo nei confronti dei creditori specificamente individuati dal ricorrente, in quanto da un lato titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum (in particolare, come nello specifico, perché già muniti di decreto esecutivo anche provvisoriamente esecutivo) e, in secondo luogo, perché posti in grado di contraddire la domanda, come pure perché successivamente facoltizzati a richiedere la revoca delle misure medesime, fermo restando che alla selezione da parte del ricorrente dei creditori controinteressati consegue ex lege la coerente perimetrazione delle misure, posto che ai sensi dell’art. 7, comma 4,  “se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi costoro devono essere sentiti”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell'ambito del ricorso ex art. 7 del D.Lgs. 118/2021 volto alla richiesta di conferma in sede di composizione negoziata delle misure protettive, non può trovare accoglimento l'istanza di accertamento in quella stessa sede dell'inefficacia, in analogia col disposto dell'art. 168 ultimo comma. L.F., di una ipoteca giudiziale, come fosse stata iscritta nei novanta giorni precedenti il deposito, non effettuato, del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, in quanto domanda che esula dal perimetro espresso delle misure concedibili sulla base dell'istituto invocato dal  ricorrente e non compatibile con la delibazione meramente interinale propria della sede di cui trattasi che non può avere ad oggetto prelazioni già conseguite anteriormente [al riguardo il Tribunale ha precisato che una richiesta di quel tipo sarebbe pienamente e autonomamente disponibile dalla società proponente solo che essa, tempestivamente, avanzasse ritualmente, in luogo dell'accesso alla composizione negoziata, domanda ex art. 161, VI comma, L.F., così scongiurando, a tutela del ceto creditorio, la definitiva consolidazione dell'ipoteca e, con essa, l'aggravamento qualitativo dell'eventuale dissesto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29009.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 03 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6034].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: