Tribunale di Bari – Legittimazione del creditore ad agire per la risoluzione del concordato liquidatorio ove ne sussistano i presupposti, indipendentemente dalla sussistenza di un vantaggio economico connesso alla risoluzione stessa.

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Data di riferimento: 
17/04/2023

Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 17 aprile 2023 (data della pronuncia) – Pres. Raffaella Simone, Rel. Michele Di Palma, Giud. Assunta Napoliello,

Concordato preventivo – Istanza di risoluzione – Legittimazione del creditore – Insussistenza di un vantaggio economico – Irrilevanza.

Concordato liquidatorio – Proponente -Rispetto della percentuale offerta o della tempistica dei pagamenti – Impegno assunto in tal senso - Inadempimento – Possibile risoluzione – Fondamento.

L’interesse ad agire sotteso all’azione di risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 L.F. va inteso quale utilità giuridica della tutela giudiziaria richiesta e non quale utilità economica che il creditore voglia o possa ottenere con la predetta domanda. Ne discende la legittimazione e l’interesse del creditore ad agire per la risoluzione del concordato ove sussistano i presupposti previsti dall’art. 186 L.F. indipendentemente dalla sussistenza di un vantaggio economico connesso alla risoluzione stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche nel concordato liquidatorio, seppure oggetto dell'obbligazione sia in generale solo quello di mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano in modo sensibile il valore, qualora la percentuale offerta o anche, senza la necessità del rispetto di una specifica percentuale, la semplice sola tempistica nell'effettuazione finale dei pagamenti rappresenti un preciso obbligo assunto dal proponente, in mancanza del relativo pagamento nei termini promessi si verifica l’ipotesi dell’inadempimento che può comportarne la risoluzione; ciò in quanto la percentuale offerta ai creditori, unitamente al rispetto del tempo entro il quale il  proponente si sia impegnato al relativo pagamento, costituisce la specifica utilità assicurata ai creditori (la c.d. causa concreta di quella procedura), con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento nel termine previsto, rappresenta un’ipotesi di inadempimento che, in presenza dell’ulteriore requisito della non scarsa importanza previsto dall’art. 186, comma 2, L.F., impone, laddove richiesta, la risoluzione del concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29238.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bari-17-aprile-2023-pres-...

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 18 maggio 2021, n. 13468 https://www.unijuris.it/node/6136 e Cassazione civile, Sez. VI, 29 Maggio 2019, n. 14601 https://www.unijuris.it/node/4896].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: