Tribunale di Mantova – Deposito di domanda di concordato prenotativo e contestuale istanza di misure protettive: concessione e durata massima della loro efficacia. Possibile formulazione di tale richiesta anche in un momento successivo.

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Data di riferimento: 
16/05/2023

Tribunale di Mantova, Ufficio procedure Concorsuali, 16 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro P. Bernardi, Giud. Alessandra Venturini.

Concordato preventivo prenotativo – Deposito del ricorso – Contestuale istanza di misure protettive – Concessione – Durata della loro efficacia – Carattere necessariamente temporaneo – Non necessario prolungamento fino al momento dell'omologazione – Fondamento.

Concordato preventivo prenotativo – Misure protettive . Richiesta di riconoscimento – Proponibilità anche nel corso della procedura – Intervenuta cessazione della loro efficacia -  Possibile formulazione di una nuova istanza.

L’efficacia delle misure protettive di cui il proponente abbia richiesto il riconoscimento in sede di deposito di una domanda di concordato prenotativo, una volta concesse, permane sino alla data indicata nel provvedimento di concessione e non sino al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione (come sostenuto dalla società proponente), in quanto non si spiegherebbe altrimenti il disposto di cui al comma 4 dell’art. 55 C.C.I., che ne prevede la possibile proroga se si siano registrati significativi progressi nel piano di ristrutturazione, e dell’art. 8 C.C.I., che fissa in dodici mesi anche non continuativi, rinnovi o proroghe comprese, la durata massima delle stesse, avendo le misure protettive carattere necessariamente temporaneo posto che non opera più il principio c.d. dell' automatic stay e dovendosi mantenere costante il giusto equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori, laddove l’ultima parte del comma 3 del predetto art. 55 (norma invocata dalla  proponente a sostegno del proprio assunto) si limita a indicare il momento, quello della omologazione, oltre il quale le misure protettive (già in essere) perdono in ogni caso efficacia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Deve ritenersi consentito, nei limiti previsti dall’art. 8 CCI, che la richiesta di concessione delle misure protettive possa essere avanzata anche in un momento successivo rispetto a quello iniziale onde consentire al proponente di avvantaggiarsene in caso di effettiva necessità e ciò anche se le stesse siano venute a cessare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29264.pdf 

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Roma, 04 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6552].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza