Tribunale di Bologna – Liquidazione controllata: considerazioni in tema di documentazione da allegare alla domanda e di durata minima della procedura.

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Data di riferimento: 
29/05/2023

Tribunale di Bologna, Sez. IV civile e procedimenti concorsuali, 29 maggio 2023 – Pres. Michele Guernelli, Rel. Alessandra Mirabelli, Giud. Maurizio Atzori.

Liquidazione controllata – Apertura della procedura – Documentazione da allegare - Debitore persona fisica non esercente attività d'impresa – Deposito necessario dei documenti elencati nell'art. 67, secondo comma, C.C.I.

Liquidazione controllata – Durata della procedura – Decorso di almeno tre anni - Termine minimo previsto per l'esdebitazione.

Stante che l'art. 269 C.C.I. con riferimento all'accesso alla procedura di liquidazione controllata non contiene alcuna previsione specifica in punto di documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda “, si deve ritenere che, al fine di tale verifica,  risulti necessario che unitamente al ricorso venga depositata almeno la documentazione prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012 in tema di liquidazione del patrimonio. Risulta in particolare necessario, nel caso di debitore persona fisica non esercente attività d'impresa, che venga depositata la documentazione prevista dall'art. 67, secondo comma, C.C.I. in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore; ciò in funzione, per quanto concerne la previsione di cui alla lettera c) - atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni -, delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, secondo comma, C.C.I. (esercizio o prosecuzione delle azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori) e, per quanto concerne la previsione di cui alla lettera e) - stipendi, pensioni, salari ed  altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia -, in funzione delle indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di esclusione dalla liquidazione dei crediti di cui all'art. 268, quarto comma, lettera b) C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella L. 3/2012 ex art. 14 quinquies, quarto comma (apertura sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies  – liquidazione dei beni sopravvenuti –, per i quattro anni successivi al deposito della domanda), onde la stessa può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti dall'art. 233 C.C.I., come richiamato dall'art. 276 C.C.I., con riferimento alla procedura di liquidazione giudiziale (assenza di domande di ammissione al passivo, totale soddisfazione dei creditori, ripartizione finale dell'attivo, inutile prosecuzione). Non va però trascurato che, anche nel corso della procedura e quindi non solo a seguito del provvedimento di chiusura, ai sensi dell'art. 282, primo comma, C.C.I, il debitore può ottenere, non su sua istanza ma a seguito di dichiarazione d'ufficio, l'esdebitazione purché siano decorsi almeno tre anni dall'apertura; ciò lascia intendere  che  fino a quel momento continuano ad essere esigibili i crediti della massa e che è quindi interesse del debitore, anche qualora la liquidazione del patrimonio sia completata anteriormente o sia prevista unicamente l'apprensione di una quota di reddito, protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni per evitare che una chiusura anticipata lo metta nella condizione di dover rispondere fino a quel momento con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art, 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29273.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, Sez. II , 20 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6472; con riferimento alla seconda: Tribunale di Padova, Sez. I civ., 20 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6575].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza