Tribunale di Pavia – Piano del consumatore basato sul conferimento ai creditori dello stipendio: inefficacia del contratto di cessione del quinto e inopponibilità del pignoramento presso terzi.

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Data di riferimento: 
01/06/2023

Tribunale di Pavia, Sez. I civ., 01 giugno 2023 – Giudice Erminio Rizzi.

Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Modalità prevista dal piano - Trasferimento ai creditori dello stipendio - Inefficacia del contratto di cessione del quinto – Fondamento.

Procedure di sovraindebitamento – Previsione della cessione dello stipendio – Pignoramento presso terzi - Inopponibilità dell’ordinanza di assegnazione disposta dal giudice – Avallo della Corte Costituzionale.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, una volta confermatane l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, può essere omologato ai sensi dell'art. 70, comma 9, C.C.I. seppure un creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) ne contesti la convenienza, ciò in quanto con l’accesso ad una qualche procedura di sovraindebitamento tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti, venendo meno altrimenti il principio di par condicio creditorum immanente a tutte,ed in quanto, anche in caso di accesso alla procedura di liquidazione controllata, il cessionario verrebbe, ai sensi del disposto di cui agli artt. 268, quarto comma, lettera b) e 270, secondo comma, lettera e) C.C.I. privato della possibilità di soddisfare il suo credito mediante la trattenuta del quinto non solo per il limitato periodo di tre anni di durata di quella procedura ma anche successivamente alla sua chiusura, alla luce del disposto di cui all'art, 278, primo e secondo comma, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'inopponibilità anche del pignoramento presso terzi alle procedure di sovraindebitamento, orientamento, oramai dominante nella giurisprudenza di merito, è stato avvallata dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 65 dal 10 marzo 2022 ha stabilito che la falcidia del piano del consumatore riguarda anche eventuali cessioni coattive del debito (stipendi, pensioni ecc.) derivanti da un ordinanza di assegnazione di un precedente giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29390.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. appunto in questa rivista: Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n. 65 https://www.unijuris.it/node/6154].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza