Tribunale di Napoli – Domanda di accesso a concordato preventivo: istanza di riconoscimento di una misura protettiva volta ad impedire la prosecuzione di un'azione di sfratto per morosità promossa nei confronti della proponente.

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Data di riferimento: 
27/10/2022

Tribunale di Napoli, 27 ottobre 2022 – Giudice Livia De Gennaro.

Domanda di accesso a concordato preventivo in continuità – Istanza di misure protettive - Prodursi di quelle previste dall'art. 54, secondo comma, primo periodo - Successiva richiesta di ulteriori misure temporanee ai sensi del secondo periodo - Norma da leggersi unitamente a quella dell'art. 94 bis, comma 2, C.C.I. - Possibile preclusione della proposizione di azioni attive o dell'esercizio passivo di eccezioni difensive da parte dei creditori – Essenzialità del riconoscimento di quelle misure – Presupposto necessario.

La norma di cui all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, C.C.I. la quale prevede che il debitore, il quale in sede di domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza abbia fatto richiesta di misure protettive ottenendo così il riconoscimento di quelle previste dal primo comma, possa con successiva istanza richiedereulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più' creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte,va letta unitamente alla disposizione di cui all’art. 94 bis, comma 2, C.C.I. secondo cui “i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54, comma 2, non possono unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale” [nello specifico il Tribunale, a fronte della proposizione da parte della depositaria di un ricorso per concordato preventivo di gruppo di una domanda volta ad ottenere che venisse dichiarata l'inammissibilità di un'azione di sfratto per morosità avviata, con atto di intimazione, nei suoi confronti dalla proprietaria di un immobile concessole in locazione o che, in subordine, venisse disposta la sospensione di quel procedimento, ha, accertata l'essenzialità per la debitrice della conservazione della disponibilità di quell'immobile trattandosi del luogo ove svolgeva la sua attività, accolto la richiesta da quella avanzata, ma con riferimento a quella prospettata in via subordinata in quanto coerente col carattere temporaneo delle misure protettive, passibili di essere eventualmente revocate in presenza di atti di frode o nel caso emergesse l'impossibilità di pervenire alla soluzione concordataria della crisi come prospettata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29431.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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