Corte di Cassazione (22699/2023) – Questioni sostanziali e processuali in tema di procedure di composizione della crisi con particolare riferimento alla figura del consumatore.

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Data di riferimento: 
26/07/2023

Corte di Cassazione, Primo Presidente, 26 luglio 2023, n. 22699 – La Prima Presidente Margherita Cassano.

Rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello – Questioni di diritto sostanziali e questione procedurale da risolversi – Nozione di consumatore ai fini della ristrutturazione dei debiti – Accesso a concordato minore da parte di imprenditore cancellato dal R.I. - Reclamabilità della decisione del giudice monocratico di inammissibilità dell'accesso a quelle procedure – Problematiche prive del requisito della novità – Presupposto necessario – Inammissibilità del rinvio alla Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.

La Corte d’appello investita ex artt. 70 e 50 CCI del reclamo avverso il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica nei confronti di una domanda ex art. 67 C.C.I. di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che prevedeva in subordine il ricorso ex art. 74 C.C.I. alla procedura di concordato minore, ha disposto rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Cassazione su tre questioni, una di carattere processuale procedimentale e due di carattere sostanziale, riguardanti, per un verso, profili di ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti che decidano dell'inammissibilità dell'accesso a quelle procedure (anche con riferimento in caso di risposta affermativa all’individuazione del giudice competente), e, per l’altro, profili sostanziali d’interpretazione delle norme di riferimento in relazione alla corretta delimitazione giuridica dei soggetti proponenti, il consumatore nella proposta di ristrutturazione e l’imprenditore nel concordato minore, se cioè possa considerarsi consumatore anche il soggetto già imprenditore che formuli una proposta relativa a debiti misti, in larga parte provenienti, come nel caso specifico, dalla cessata attività e, per contro, se la qualifica di imprenditore posta alla base del concordato minore possa riferirsi ad un ex imprenditore, una volta cessata, con cancellazione dal registro delle imprese, l'attività commerciale.

Il Primo Presidente della Cassazione con riferimento alle problematiche sollevate ha ritenuto di dover dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale relativo alle stesse essendo carente dei requisiti richiesti dall'art. 363 bis c.p.c. che prevede la necessità che risponda alle seguenti condizioni: 1) la questione prospettata deve risultare necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non deve essere stata già risolta dalla Corte; 2) la questione deve presentare gravi difficoltà interpretative e 3) la questione deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Ha infatti ravvisato che i due quesiti di carattere sostanziale, pur risultando entrambi necessari, non risultavano, neanche prima facie, rispondere al requisito della novità.

Quanto al presupposto richiesto per il riconoscimento nel ricorrente della qualità di consumatore (prima questione sostanziale) il criterio stabilito dalla Corte nel 2016 nella vigenza della L. 3/2012 (sentenza della Corte di Cassazione I, n. 1869) risultava ad avviso della stessa Corte attuale anche nella vigenza del codice della crisi non essendo sostanzialmente mutato il quadro normativo. Tale decisione ha offerto chiare indicazioni sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che sono da lui state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare al fine di decidere se l'accesso alla procedura prescelta risulti ammissibile a che titolo, nel momento del loro sorgere, il proponente abbia agito.

Quanto al presupposto della qualifica di imprenditore come richiesta per accedere alla procedura di concordato minore (ulteriore questione sostanziale) anche in tal caso la questione si poteva ritenere priva del requisito della novità, trattandosi di applicare il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con riferimento alla procedura di concordato preventivo, con sentenza n. 4329 del 20 febbraio 2020, in conformità alla precedente decisione n. 21286 del 20 ottobre 2015, che aveva evidenziato come il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10 L.F. impedisca al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere, stante la finalità non solo liquidatoria ma volta alla risoluzione della crisi d'impresa di quella procedura, il concordato preventivo, con conseguente inammissibilità della domanda presentata.

Il difetto di novità delle due questioni sostanziali evidenziava l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., onde ne conseguiva ad avviso del Primo Presidente della Cassazione anche l'inammissibilità di quella procedurale in quanto da considerarsi essa pure conseguentemente carente del requisito della novità perché servente, nella fattispecie dedotta in giudizio, alla soluzione delle due su richiamate inammissibili questioni sostanziali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzioni riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29608.pdf

[con riferimento alle questioni sostanziali e procedimentali sollevate dalla Corte di Appello di Firenze interessate a questa decisione, cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Firenze, Sez. II - Imprese, 20 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7046; con riferimento alla prima questione sostanziale, come già in precedenza affrontata: Cassazione civile, Sez. I, 01 febbraio 2016, n. 1869 https://www.unijuris.it/node/3230, con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4329 https://www.unijuris.it/node/5114 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 20 ottobre 2015, n. 21286 https://www.unijuris.it/node/3566].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza