Corte di Cassazione (4329/2020) – Impossibilità per l’imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese che si sia spogliato del patrimonio di richiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
20/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4329 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe De Marzo.

Società di capitali – Cancellazione dal registro delle imprese - Istruttoria prefallimentare – Domanda di concordato preventivo – Presentazione – Inammissibilità - Insussistenza di strumenti necessari – Finalità di composizione della crisi – Risultato non più conseguibile.

Impresa individuale – Cancellazione dal registro delle imprese - Istruttoria prefallimentare – Domanda di concordato preventivo – Persistente esistenza di un’attività imprenditoriale – Presupposto necessario – Totale dismissione dell’attività – Non accoglibilità della richiesta.

Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 L.F. si deve ritenere impedisca al liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla composizione, con le modalità previste dal legislatore, della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta da parte di una società di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude ipso facto l'utilizzo, per insussistenza di strumenti utili al conseguimento del risultato cui la stessa procedura concordataria è finalizzata [nello specifico, la Corte, con riferimento alla nuova procedura di liquidazione giudiziale che ha preso il posto dei quella fallimentare, ha sottolineato come, con riferimento all’ipotesi di cessazione dell’attività imprenditoriale da parte del debitore insolvente, l’art. 33, ultimo comma, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Nuovo Codice della Crisi D’Impresa e dell’Insolvenza, abbia stabilito che: “La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per quanto concerne in particolare la possibilità per le imprese individuali di proporre, a prescindere dall’avvenuta loro cancellazione dal registro delle imprese,  allorché si trovino in presenza di una domanda di fallimento, un’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il dato cruciale cui occorre fare riferimento per decidere dell’ammissibilità o meno di una tale richiesta si deve ritenere sia rappresentato dalla persistente esistenza o non di una realtà imprenditoriale rispetto alla quale possa porsi l'esigenza di assicurare, attraverso la procedura concordataria, la risoluzione della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23334.pdf

[con riferimento a quanto previsto dalla seconda massima a proposito della necessità di riscontrare l’esistenza o meno di una realtà imprenditoriale ancora in corso anche in caso di cancellazione di un’impresa individuale dal registro delle imprese, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33349 https://www.unijuris.it/node/4535, in quanto in quella occasione la Suprema Corte ha considerato fallibile un’impresa di quel tipo, pur essendo trascorso più di un anno dall’avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto si è, in ragione della presentazione da parte della stessa di una domanda di concordato preventivo, ritenuto che non si fosse spogliata del patrimonio aziendale e che risultasse pertanto, nonostante l’avvenuta cancellazione, ancoraattiva, e in quanto tale ancora fallibile].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: