Corte di Cassazione (11495/2024) – Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento: considerazioni in tema di intervenuta desistenza da parte del creditore istante e di accertamento dello stato d'insolvenza.

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Data di riferimento: 
29/04/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2024, n. 11495 – Pres. Massimo Fero , Rel. Giuseppe Dongiacomo

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Intervenuta desistenza da parte del creditore istante – Effetti - Ragione che L'ha determinata – Momento in cui è intervenuta – Circostanze rilevanti.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Accertamento dello stato di insolvenza – Ammontare dei debiti e scaduti e non pagati – Superamento del minimo di trentamila euro - Circostanza antecedente alla pronuncia - Presupposto necessario – Riscontro solo successivo – Irrilevanza.

In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l’unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere tra la desistenza dovuta al pagamento del credito e la desistenza non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione: in questo secondo caso, la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo; solo nel primo caso, al contrario, la desistenza dichiarata in conseguenza della dichiarata estinzione dell’obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della sentenza di fallimento se il pagamento risulti avvenuto, con atto di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., in epoca antecedente alla stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, come si desume dall’art. 18, decimo comma, L.F., l’accertamento dello stato di insolvenza, nella misura minima (Euro trentamila) stabilita dall’art. 15, nono comma, L.F. dev’essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti (come i debiti scaduti ed insoluti della società resistente) anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti (alla luce dei relativi bilanci) successivamente in sede di gravame. Ai fini del computo dell’esposizione debitoria minima, tra i debiti scaduti e non pagati si possono far rientrare in particolare anche le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario, per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio, a prescindere dall’iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all’agente della riscossione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-i-29-aprile-2024-n-11495-pres-ferro-est-dongiacomo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31339/CrisiImpresa?Quando%2C-in-sede-di-reclamo-alla-sentenza-di-fallimento%2C-la-desistenza-ne-determina-la-revoca

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16122 https://www.unijuris.it/node/5151; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. I, 30 Settembre 2019, n. 24424 https://www.unijuris.it/node/4920 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2020, n. 28192 https://www.unijuris.it/node/5463].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: