Corte di Cassazione (18396/2026) – Fallimento: laddove il fallito allorché in bonis sia stato condannato ad un facere, il creditore di quella prestazione ha diritto ad insinuarsi al passivo per il controvalore pecuniario.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 03/08/2026 - 15:10Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2026, n. 18396 - Pres. Alberto Pazzi, Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Titolo giudiziale divenuto anteriormente definitivo - Obbligazione di facere di cui è inibita l’esecuzione in corso di procedura – Necessaria conversione in denaro di quella prestazione – Controvalore da insinuarsi al passivo.
