Tribunale di Roma – Accordi di ristrutturazione: non è d'ostacolo al riconoscimento al debitore di misure protettive per la durata di centoventi giorni l'averne già beneficiato in una precedente procedura archiviata per rinuncia.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 10/03/2025 - 10:01Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 12 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Claudio Tedeschi.
Accordi di ristrutturazione con transazione fiscale – Istanza di apertura - Debitore che abbia già beneficiato di misure protettive - Precedente procedura ex art. 44 C.C.I. archiviata per rinuncia – Nuova istanza di riconoscimento di quelle misure – Accoglibilità - Durata compatibile col tempo di novanta giorni contemplata dall'art. 63 C.C.I., con quello ex 57 C.C.I. e con il limite massimo previsto dall'art. 8 C.C.I.