accordi di ristrutturazione, Art. 184. - Effetti del concordato per i creditori.

Corte di Cassazione (6662/2026) – Gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, pur se introdotti anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 182 decies L.F., non si estendono anche ai garanti dei creditori estranei.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 marzo 2026, n. 6662 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Cosmo Crolla)

Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa – Versione anteriore all’entrata in vigore dell’art. 182 decies L.F. - Diritti nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori – Permanere.

Data di riferimento: 
20/03/2026
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (32996/2024) - Fallimento, dichiarato in epoca successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.: effetti che ne conseguono per i creditori già aderenti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 dicembre 2024, n. 32996 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.

Accordi di ristrutturazione - Dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente all’omologazione - Conseguenze - Ammissione del crediti allo stato passivo nel loro ammontare iniziale – Detraibilità degli importi conseguenti a pagamenti nel frattempo intervenuti.

Data di riferimento: 
17/12/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano – La proposta di concordato preventivo, una volta omologata, risulta immodificabile per quanto concerne il tempo, la misura e le modalità di soddisfacimento dei creditori.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 17 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani e Rosa Grippo.

Concordato omologato – Differimento dei termini di pagamento – Istanza di autorizzazione presentata in tal senso dal debitore - Non accoglibilità - Immodificabilità del tempo, dei modi e delle modalità di soddisfacimento dei creditori.

Data di riferimento: 
17/11/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (13850/2019) – Presupposto di fallibilità delle vittime di richieste estorsive e dell'usura – Istanza di fallimento proposta dai creditori estranei dopo l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2019, n. 13850 – Gidice Paola Vella.

Istanza per la dichiarazione di fallimento -  Crediti nascenti da reato - Vittime di richieste estorsive e dell’usura – Sospensione  del procedimento nei loro confronti – Sussistenza di crediti anche di altro tipo – Fallibilità.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Creditori estranei – Domanda di fallimento – Proposizione - Ammissibilità.

Data di riferimento: 
22/05/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]