Corte di Cassazione (6662/2026) – Gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, pur se introdotti anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 182 decies L.F., non si estendono anche ai garanti dei creditori estranei.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 marzo 2026, n. 6662 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Cosmo Crolla)
Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa – Versione anteriore all’entrata in vigore dell’art. 182 decies L.F. - Diritti nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori – Permanere.
Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui agli artt. 182 bis e ss. l.fall., introdotti primadell'entrata in vigore dell'art. 20, comma 2, lett. f), del d.l. n. 118 del 2021,, conv., con modif., dalla l. n. 147 del 2021, la cui efficacia sia estesa anche ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
[quanto all’avere il principio dell'estensione al debito accessorio dell’estinzione del debito principale una portata generale, cui solo eccezionalmente derogano gli artt. 135, comma 2, e 184 L.F., per il concordato fallimentare e il concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 06 settembre 2019, n. 22382 https://www.unijuris.it/node/4914].
