Corte di Cassazione (23188/2026) – Accordo di composizione della crisi ex lege 3/2012 omologato e crediti tributari anteriori: limiti alla riscossione individuale e legittimità della cartella di pagamento.

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Data di riferimento: 
14/07/2026

Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria, 14 luglio 2026, n. 23188 – Pres. Giulia Iofrida, Rel. Salvatore Leuzzi.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012 – Omologazione – Crediti anteriori – Cartella di pagamento – Emissione non illegittima – Riscossione individuale – Inammissibilità – Necessario rispetto delle modalità di riscossione previste nel piano – Obbligo esteso anche a accessori e interessi se nello stesso contemplati.

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’omologazione dell’accordo di cui alla L. n. 3 del 2012 non impedisce al creditore anteriore, anche pubblico, di far accertare o liquidare il proprio credito, né rende di per sé illegittima la cartella di pagamento emessa a tal fine; essa, tuttavia, vincola il creditore alle modalità di soddisfacimento previste dal piano omologato e preclude, finché l’accordo sia efficace e non inadempiuto, iniziative satisfattive individuali incompatibili con la regolazione concordataria, anche con riguardo a sanzioni e interessi ove ricompresi nel piano. (Massima Ufficiale) 

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-14-luglio-2026-n-23188-pres-iofrida-est-leuzzi

[quanto al fatto che la cartella di pagamento incorpora in sé sia funzioni di titolo esecutivo, sia di precetto di pagamento ma non determina necessariamente l'inizio della procedura esecutiva, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria civile, 01 febbraio 2023, n. 3014 https://www.unijuris.it/node/6769 e Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria, 25 ottobre 2022, n. 31560 https://www.unijuris.it/node/6582].

Commento

Il contributo più significativo della pronuncia è la distinzione tra validità della cartella di pagamento e legittimità del soddisfacimento individuale. L’omologazione non impedisce necessariamente all’Amministrazione finanziaria di liquidare o conservare la propria pretesa, ma le impedisce di utilizzare tale pretesa per ottenere un pagamento incompatibile con la regolazione concordataria, quando il credito sia soggetto al piano e questo sia ancora efficace e regolarmente adempiuto.Sul piano operativo, la verifica decisiva riguarda quindi il contenuto concreto dell’accordo omologato: occorre accertare se vi siano inclusi il capitale, le sanzioni e gli interessi e se la riscossione contestata si limiti alla conservazione della pretesa oppure persegua un soddisfacimento individuale non consentito.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: