Corte di Cassazione (2264/2026) – Liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter L. 3/2012: non perentorietà del termine di 30 giorni previsto dall’art. 14 novies e non legittimazione del debitore ad impugnare lo stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 febbraio 2026, n. 2264 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alessandro Farolfi.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 – Formazione dell’inventario – Redazione del programma di liquidazione – Previsione di un termine di 30 giorni ex art. 14 novies per predisporlo - Natura perentoria – Esclusione – Conseguenza – Non nullità della procedura in caso di superamento.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 – Formazione dell’inventario – Impugnazione dello stato passivo da parte del debitore – Non legittimazione – Fondamento.
ll termine di 30 giorni previsto dall’art. 14 novies, comma 1, della L. n. 3 del 2012, ai fini della redazione del programma di liquidazione, non ha natura perentoria, ma assolve ad una finalità di programmazione che mira, sotto la responsabilità del liquidatore, ad assicurare la ragionevole durata della procedura; ne consegue che il relativo superamento non determina alcuna nullità rispetto all’attività di liquidazione ed esecuzione del programma. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
Il debitore sottoposto a procedura concorsuale liquidatoria non è legittimato ad impugnare lo stato passivo, stante la sua estraneità al procedimento di formazione di esso, che la legge affida ad un organo della procedura come il curatore (nella procedura fallimentare o di liquidazione giudiziale) o, nel caso (come nello specifico) della procedura di liquidazione dei beni ex L. 3/2012, al liquidatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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