Corte di Cassazione (33349/2018) - Fallimento nell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese: la presentazione di domanda di ammissione al concordato con riserva attesta la prosecuzione dell'attività.

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Data di riferimento: 
21/12/2018

Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 2018, n. 33349. Pres. Antonio Didone, rel. Paola Vella.

Fallimento - Termine annuale ex art. 10 l.fall. - - Cessazione dell'attività d'impresa - Necessità – Presentazione di domanda di concordato con riserva – Fallibilità.

Ottenuta la cancellazione dal registro delle imprese, l'imprenditore individuale può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., fino a quando non sia decorso un anno dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni della detta attività. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il fallimento dell'imprenditore individuale, per decorso del termine annuale dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, nonostante dopo la ridetta cancellazione l'imprenditore avesse presentato domanda di ammissione al concordato preventivo). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21149.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: