Corte d'Appello di Napoli - Liquidazione giudiziale: considerazioni in tema di notifica del ricorso e del decreto di convocazione ed in tema di ammontare di debiti scaduti richiesto per l'apertura della procedura.

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Data di riferimento: 
26/01/2024

Corte d'Appello di Napoli, Sez. V civ., 26 gennaio 2024 – Pres. Caterina Molfino, Cons. Rel. Giovanni Galasso, Cons. Paolo Celentano.

Apertura della liquidazione giudiziale – Comunicazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione - Indirizzo di posta elettronica certificata – Irreperibilità del destinatario - Avvenuta assegnazione d'ufficio da parte del Conservatore del Registro delle Imprese – Validità anche in quel caso della notifica come dalla cancelleria effettuata - Non necessità dell'effettuazione di ulteriori riscontri.

Apertura della liquidazione giudiziale – Esistenza di debiti scaduti per un ammontare superiore ai 30.000 Euro – Presupposta tuttora richiesto.

La notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione  eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica del debitore pubblicato nel Registro delle Imprese e, dunque, conoscibile a tutti (anche al destinatario della notifica), anche se assegnato d’ufficio dal Conservatore ai sensi dell’art. 16, commi 6, 6 bis e 6 ter,D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009, si deve ritenere idoneo a garantire la validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 40, comma 6, C.C.I. e ciò anche qualora il destinatario non sia stato messo a conoscenza del procedimento che ha condotto all’assegnazione del nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, non essendo richiesto, in ragione delle esigenze di celerità delle procedure concorsuali, alcun controllo da parte della cancelleria circa le modalità con cui tale assegnazione ha avuto luogo (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche nel vigore della nuova disciplina dettata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sul punto non ha introdotto novità (art. 49, comma 5, C.C.I.), e della giurisprudenza in tal senso formatasi con riguardo alla norma previgente (art. 15, comma 9, L.F.) è sufficiente che risulti l’esistenza di debiti scaduti per un ammontare superiore ai 30.000 Euro perché possa aprirsi la procedura concorsuale, prima di fallimento ora di liquidazione giudiziale, senza che sia necessario che il creditore istante sia titolare di un credito che, da solo, superi tale soglia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30728/CrisiImpresa?Notifica-del-ricorso-per-l%E2%80%99apertura-della-liquidazione-giudiziale-presso-l%E2%80%99indirizzo-di-posta-elettronica-certificata-attribuito-d%E2%80%99ufficio-dal-Conservatore-del-Registro-delle-Imprese

[con riferimento alla prima massima, in tema di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5311 https://www.unijuris.it/node/5530; con riferimento alla seconda massima: Cassazione civile, sez. VI, 14 Novembre 2017, n. 26926  https://www.unijuris.it/node/4374].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza