Corte di Cassazione (204/2024) - La ricorrenza di una supersocietà di fatto non è esclusa dal fatto che uno dei partecipanti, che era in condizione di farlo, ne abbia abusato a fronte di un atteggiamento inerte da parte degli altri.

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Data di riferimento: 
04/01/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 gennaio 2024, n.204 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento di società di capitali – Estensione ad una supersocietà di fatto – Abuso di tale rapporto da parte di chi ne ha il controllo - Gestione di un interesse proprio – Inerzia da parte degli altri partecipanti - Fatto che non esclude l'esistenza di una tale società.

In tema di cd. supersocietà di fatto, l’abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo la gestiscono nell’interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all’esistenza della supersocietà in parola, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all’iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l’esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30963/CrisiImpresa?La-Cassazione-sulla-prova-della-supersociet%C3%A0-di-fatto

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-4-gennaio-2024-n-204-pres-ferro-est-dongiacomo

[in tema di accertamento nei suoi elementi costitutivi dello stato di insolvenza di una società di persone, di fatto o irregolare, come ritenuta esistente, e di conseguente dichiarazione di fallimento della stessa e, in estensione, dei suoi soci, illimitatamente responsabili, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 1095 del 21 gennaio 2016 https://www.unijuris.it/node/2770 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2016 n. 12120 https://www.unijuris.it/node/2945; con riferimento, in tema di fallimento in estensione, al caso in cui il socio già fallito sia una società di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto), cfr:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4712 https://www.unijuris.it/node/5580; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 giugno 2022, n. 20552 https://www.unijuris.it/node/6395 e  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7903 https://www.unijuris.it/node/5332 e  quanto alla differenza di tale ipotesi  rispetto al caso della holding di fatto: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2023, n. 4784 https://www.unijuris.it/node/6781; Cassazione civile, sez. I , 18 novembre 2010, n. 23344 https://www.unijuris.it/node/1108]. 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: