Corte di Cassazione (1095/2016) – Partecipazione di una società a responsabilità limitata ad una società di fatto: responsabilità illimitata.

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Data di riferimento: 
21/01/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 1095 del 21 gennaio 2016 – Pres. Ceccherini, Rel. Nazzicone.

 

Società di capitali – Partecipazione a società di fatto – Amministratori – Violazione di legge –Rimedi – Attività imprenditoriale - Inefficacia– Insussistenza.

 

Società a responsabilità limitata – Partecipazione a società di persone – Rispetto dell’art. 2361, secondo comma, c.c. – Autorizzazione dei soci - Non necessità –Atto gestorio dell’organo amministrativo - Efficacia.

 

Società di capitali - Società a responsabilità limitata – Partecipazione ad una società di fatto – Responsabilità illimitata – Fallimento della società di persone – Art. 147 L.F. – Estensione alla società di capitali.

 

Non è giustificabile ammettere che la società di capitali, la quale abbia svolto attività d’impresa operando in società di fatto con altri, possa sottrarsi alle relative conseguenze in  forza di una violazione di legge perpetrata dai suoi amministratori. Tale condotta di inadempimento giustifica i rimedi (azioni di responsabilità, revoca, denunzia al tribunale) che l’ordinamento a tal fine predispone, ma non rende inefficace l’attività imprenditoriale di fatto svolta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361, comma 2, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’efficace assunzione di una partecipazione comporta tutte le implicazioni che ne conseguono, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili. Accertata l’esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci illimitatamente responsabili e, quindi, anche i suoi soci che siano società di capitali (nel caso specifico, società a responsabilità limitata) possono essere dichiarati falliti in estensione ai sensi dell’art.147, primo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: