Corte di Cassazione (23418/2026) – Ai fini dell’esenzione del debitore dalla procedura liquidatoria maggiore , i principi consolidati in relazione alla dichiarazione di fallimento sono sovrapponibili al caso dell’apertura della liquidazione giudiziale .
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 02/09/2026 - 11:26
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Data di riferimento:
17/07/2026
Cassazione civile, sez. I, 17 Luglio 2026, n. 23418. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.
Liquidazione giudiziale - Requisiti soggettivi - Impresa minore - Art. 2, comma 1, lett. d), CCII – Principi giurisprudenziali consolidati in relazione alla dichiarazione di fallimento - sovrapponibilità al caso dell’apertura della liquidazione giudiziale .
La disciplina dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII è sovrapponibile a quella già prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), legge fallimentare per cui i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di dichiarazione di fallimento ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla procedura sono applicabili anche all'apertura della liquidazione giudiziale.
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
