Corte di Cassazione (24833/2026) - La richiesta di rinvio del creditore istante non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale in presenza dei presupposti di legge.

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Data di riferimento: 
28/08/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 agosto 2026, n. 24833 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Cosmo Crolla.

Liquidazione giudiziale – Richiesta di rinvio formulata dal creditore istante – Trattative in corso col debitore - Istanza che non vincola il giudice specie in presenza di altri inadempimenti riscontrati – Pronuncia della sentenza di apertura della procedura liquidatoria – Ammissibilità. 

La richiesta di rinvio formulata dal creditore istante per l’apertura della liquidazione giudiziale non è assimilabile ad una desistenza e, pertanto, non vincola il giudice, specialmente in presenza di altri inadempimenti del debitore (nella specie ingenti debiti fiscali) e dell’inosservanza di doveri informativi ex art. 44, comma 1, lett. c) CCII, dovendosi altresì ritenere consentita la pronuncia di apertura della procedura liquidatoria senza la preventiva concessione del rinvio d’udienza richiesto. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-agosto-2026-n-24833-pres-ferro-est-crolla

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza