Tribunale di Roma – Domanda di liquidazione giudiziale proposta dal debitore in pendenza di un concordato preventivo in continuità: considerazioni in tema di convocazione delle parti e di competenza “funzionale”.

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Data di riferimento: 
04/06/2026

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 04 giugno 2026 – Pres. Giorgio Jachia, Rel. Alessandro Nastri, Giud. Daniela Cavaliere.

Domanda di apertura della liquidazione giudiziale – Deposito da parte dello stesso debitore - Fissazione di un’apposita udienza con convocazione delle parti – Necessità solo in ipotesi di avvenuta individuazione di specifici creditori.

Domanda di apertura della liquidazione giudiziale – Pendenza in fase esecutiva di un concordato preventivo in continuità come omologato - Non necessaria operatività del principio di concentrazione delle procedure – Possibilità che quella da ultimo avviata segua ai fini della competenza territoriale le regole previste dagli artt. 27 e 28 C.C.I.

Dal combinato disposto degli artt. 40 e 41 CCII si desume che la fissazione di un’udienza con convocazione delle parti è necessaria solo quando la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sia proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, mentre in caso di proposizione della domanda da parte dello stesso debitore la convocazione delle parti è meramente eventuale, dovendo il Tribunale procedere alla fissazione di un’udienza solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad una domanda di liquidazione giudiziale proposta in proprio da una società avanti ad un tribunale diverso da quello che si sarebbe dovuto considerare competente ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C.I. avendo la stessa trasferito in una diversa località la propria sede legale da oltre un anno, è priva di fondamento la decisione assunta dalla debitrice in ragione del fatto che avanti al tribunale da quella adito si era in precedenza aperta nei suoi confronti una procedura di concordato preventivo in continuità ancora pendente in fase esecutiva, ragion per cui si deve ritenere che giustamente quel tribunale abbia deciso nel senso della propria incompetenza ai sensi dell’art. 19 C.C.I., ciò in quanto dopo l'omologazione del concordato preventivo, come nello specifico intervenuta, non opera il principio di concentrazione delle procedure previsto dall'art. 40, comma 9, C.C.I. poiché la procedura concordataria (come già disponeva l’art. 181 L.F.) si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'art. 113, comma 1, C.C.I., onde la successiva domanda di apertura della liquidazione giudiziale è soggetta agli ordinari criteri di competenza territoriale previsti appunto dagli artt. 27 e 28 C.C.I., ciò vieppiù in quanto il concordato omologato presuppone la continuità dell'attività d'impresa e la successiva insolvenza integra una diversa situazione rilevante ai fini dell'apertura della procedura liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/35043/CrisiImpresa?Il-tribunale-che-ha-omologato-il-concordato-conserva-una-competenza-%22funzionale%22-sulla-successiva-liquidazione-giudiziale%3F

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-4-giugno-2026-pres-jachia-est-nastri 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza