Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Istanza di liquidazione giudiziale di società cancellata dal registro delle imprese: termine annuale di possibile apertura della procedura, legittimazione a resistere e requisiti dimensionali richiesti.

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Data di riferimento: 
13/02/2024

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ. - Sottosez. Procedure concorsuali, 13 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Valeria Castaldo e Marta Sodano.

Domanda di liquidazione giudiziale – Società la cui attività risulti cessata – Intervenuta cancellazione dal registro delle imprese con conseguente estinzione – Insolvenza sorta anteriormente o entro l'anno – Legittimazione del liquidatore a resistere o a proporre opposizione – Sussistenza.

Liquidazione giudiziale – Pronuncia - Requisiti dimensionali richiesti – Insussistenza – Prova  fondata sui bilanci degli ultimi tre esercizi – Ammissibilità di strumenti dimostrativi alternativi – Necessità che facciano riferimento allo stesso periodo.

Dal momento che l'art. 33 C.C.I., confermando quanto previsto dall'art. 10 L.F., prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore se l'insolvenza del medesimo si sia manifestata anteriormente o entro l'anno successivo, l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, anche laddove  risulti, ai sensi dell'art. 2945 c.c., cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, con conseguente trasferimento delle obbligazioni in capo ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, se la loro responsabilità, pendente societate, era di quel tipo, deve aver ciò nonostante luogo nei confronti del liquidatore che è conseguentemente legittimato anche a proporre l'eventuale opposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di requisiti dimensionali richiesti ai fini dell'assoggettabilità dell'imprenditore a liquidazione giudiziale, quanto ai mezzi di prova necessari per escluderne la ricorrenza, come da consolidato orientamento di legittimità formatosi nella vigenza della legge fallimentare, deve, in ragione dell'analogia delle disposizioni ivi contenute con quelle del Codice della Crisi (artt. 2, comma 1, lettera d) e 121 C.C.I.), ritenersi che siano ammissibili strumenti probatori anche alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ma questi comunque devono avere riguardo al medesimo periodo cui si riferisce la Legge fallimentare, art. 1. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-13-febbraio-2024-pres-est-quaranta

[in tema di dichiarazione di fallimento di società cessate, in particolare di legittimazione a resistere all'istanza, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sezioni Unite, 12/03/2013 n. 6071     https://www.unijuris.it/node/1994; Cassazione civile, Sez. VI, 16 Novembre 2016, n. 23393 https://www.unijuris.it/node/3776 e Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2013, n. 17208 https://www.unijuris.it/node/2012; in tema di requisiti di fallibilità e di prova contraria: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30541 https://www.unijuris.it/node/4469 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16117 https://www.unijuris.it/node/5157].

[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza