Tribunale di Taranto – Concordato preventivo e nozione degli “atti in frode” nei comportamenti rilevanti ai fini dell’ arresto della procedura concordataria nella fase del giudizio di omologazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/03/2024

Trib. Taranto, 7 marzo 2024 – Pres. Federici, Est. De Francesca

Concordato Preventivo – Giudizio di omologazione – Opposizione dell’Agenzia delle Entrate – Atti in frode – Nozione.

La “frode” idonea a determinare l’arresto della procedura concordataria anche nella fase del giudizio di omologazione ha valenza funzionale, giacché non viene in evidenza per il disvalore in sé della condotta in cui si inveri, ma per l'idoneità del contegno del debitore a falsare ed a compromettere la genuina formazione della volontà del ceto creditorio. Ne consegue che gli atti in frode possono dirsi integrati da fatti o atti la cui esistenza, alla luce delle verifiche compiute dal Commissario giudiziale, risulti taciuta o dissimulata da chi proponga il concordato o anche soltanto indicata in modo inadeguato o incompiuto, a condizione, tuttavia, che si tratti di fattipotenzialmente idonei a perturbare il consenso informato dei creditori in ordine alle reali prospettive di soddisfacimento rappresentate nella proposta concordataria, e ciò indipendentementedal pregiudizio loro eventualmente arrecato, in concreto, da quelle condotte. In tema di concordato preventivo, la rilevanza dei comportamenti del debitore anteriori al deposito del ricorso ai fini dell’arresto della procedura postula sempre la correlazione tra la condotta fraudolenta e la domanda di concordato; nel senso che non ogni fatto fraudolento o astrattamente idoneo a determinare un pregiudizio per i creditori dell'impresa può valere ai fini della revoca dell’ammissione al concordato, ma soltanto nel caso in cui sia dimostrato che il debitore abbia fornito una ricostruzione infedele, lacunosa al punto da risultare costruita allo scopo di offrire ai creditori una inveritiera e quindi ingannevole rappresentazione di circostanze destinate a incidere sulla espressione del consenso. (Giuseppe De Francesca – Riproduzione riservata).

[Cfr in questa rivista un’ampia rassegna di giurisprudenza in relazione agli atti in frode considerati dall’art. 173 L.Fall.: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=atti%20in%20frode&f%5B0%5D=field_diritto_fallimentare%3A119&f%5B1%5D=field_articololegge%3A609 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Taranto 7 marzo 2024.pdf5.17 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: