Corte di Cassazione (23641/2026) – Concordato preventivo liquidatorio: con le risorse disponibili vanno pagate anche le spese di procedura e la somma effettivamente distribuibile ai creditori è quella che residua dopo che siano state pagate.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 24/09/2026 - 10:50Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 luglio 2026, n. 23641 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.
Concordato preventivo liquidatorio – Necessaria destinazione dell’intero patrimonio del debitore all’adempimento del concordato - Possibilità che le spese di procedura possano essere considerate come non facentene parte – Esclusione.
