Tribunale di Como – Concordato semplificato e differenze rispetto al concordato preventivo: mancanza in particolare di soglie minime di soddisfazione dei creditori. Necessario rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività.

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Data di riferimento: 
27/10/2022

Tribunale Ordinario di  Como, Sez. I civ. Fallimentare, 27 ottobre 2022 – Pres. Paola Parlati, Rel. Giorgio Previte, Giud. Marco Mancini.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio - Differenze con il concordato preventivo, in particolare liquidatorio –  Approvazione da parte del ceto creditorio -  Previsione dell'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano - Soglie minime di soddisfazione dei creditori – Presupposti mancanti.

Concordato semplificato - Liquidazione del patrimonio - Regole della trasparenza, pubblicità e competitività – Necessario rispetto – Fondamento.

La procedura di “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”, cui ai sensi dell'art. 18 del D.L. 118/2021 può accedere l'imprenditore nel caso in cui quella consistente nella composizione negoziata da lui precedentemente avviata non sia potuta andare a buon fine, si differenzia rispetto al concordato preventivo non per un rapporto di species a genus, ma perché trattasi di istituto sui generis i cui elementi qualificanti sono rappresentati dalla mancata approvazione da parte del ceto creditorio, non essendo previsti l'adunanza dei creditori o un qualche istituto simile a quella, ed, inoltre, dalla mancata previsione dell'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, nonché delle soglie che, viceversa, condizionano l'ammissione del concordato preventivo, quando di natura liquidatoria. Per tale motivo non costituisce condizione ostativa all'approvazione del concordato semplificato la mancata previsione di un minimo di soddisfacimento dei creditori chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il concordato semplificato deve comunque svolgersi nel rispetto delle regole della trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, risultando chiaro sul punto il disposto dell'art. 19 del D.L. 118/2021 dal momento che al primo comma prevede che risultano applicabili in sede di liquidazione del patrimonio, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 182 L.F., che a sua volta richiama, al quinto comma, tra gli altri  gli articoli da 105 a 108 in tema di vendite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-como-27-ottobre-2022-pres-parlati-est-previte

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28536.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: