Tribunale di Como - Concordato semplificato: l'inefficacia di una iscrizione ipotecaria intervenuta, per violazione del divieto di acquisire diritti di prelazione, nel corso della composizione negoziata, continua a produrre effetti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/05/2024

Tribunale di Como, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 10 maggio 2024 – Pres. Paola Parlati, Rel. Luciano Pietro Aliquò, Giud. Marco Mancini.

Procedura di concordato semplificato – Misure protettive riconosciute in sede di composizione negoziata - Divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore – Effetto - Inefficacia assoluta dell'ipoteca iscritta in violazione dello stesso - Cessazione nel corso di quel percorso dell'operatività delle misure - Permanere di tale inefficacia in sede di concordato – Fondamento.

In tema di operatività delle misure protettive, il Codice della Crisi, con riferimento in particolare alla composizione negoziata ma con riferimento anche alle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, stabilisce, agli artt. 19, comma 8 e 55, comma 7, C.C.I, che al cessare di dette misure, per revoca o per naturale scadenza, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore viene ex nunc, vale a dire a far data dalla revoca o dalla cessazione, meno. Pur tuttavia, essendo assoluta, ed in quanto tale assimilabile alla categoria dell'invalidità, l'inefficacia che in quel contesto consegue all’iscrizione ipotecaria effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 18, comma 1, C.C.I. si deve ritenere permanga anche all'esito del cessare delle misure protettive, questo anche perché, diversamente opinando, si finirebbe con il pregiudicare le ragioni dei creditori che hanno correttamente rispettato il divieto imposto con la conferma delle stesse, favorendo coloro i quali, invece, in violazione di quel divieto, hanno acquisito diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. Onde, in un'ipotesi di quel tipo, l'ipoteca indebitamente iscritta durante quel percorso non può impedire che, nel corso della procedura di concordato semplificato che, non essendo praticabili la soluzioni individuate dall'art. 23, commi 1 e 2, lettera b), C.C.I., ne fa seguito, il credito interessato da tale iscrizione possa nella proposta, pur senza violare l'ordine delle cause di prelazione, considerarsi non privilegiato ma chirografario, per cui, a differenza degli altri crediti ipotecari, possa per esso essere prevista un grado di soddisfazione non integrale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-como-10-maggio-2024-pres-parlati-est-aliquo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31341/CrisiImpresa?Cessazione-delle-misure-protettive-e-inefficacia-dell%E2%80%99ipoteca-iscritta-in-violazione-del-divieto#google_vignette

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza