Tribunale di Pavia – Misure protettive operanti in sede di composizione negoziata della crisi: possibile sospensione provvisoria del provvedimento che le ha revocate ma salvaguardia di alcuni particolari effetti che ne sono conseguiti.
Tribunale di Pavia, Sez. I civ. feriale, 11 agosto 2026 (data della pronuncia) – Giudice Erminio Rizzi
Composizione negoziata – Reclamo avverso la revoca delle misure protettive – Sospensione interinale degli effetti della revoca e ripristino della tutela sino alla decisione collegiale
In tema di composizione negoziata della crisi d’impresa, qualora, nelle more della decisione collegiale sul reclamo proposto avverso il provvedimento di revoca delle misure protettive, sussista il rischio che la cessazione delle stesse consenta ai creditori di intraprendere o proseguire iniziative individuali suscettibili di compromettere il buon esito delle trattative e l’utilità della decisione sul reclamo, può essere disposta, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., la sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato, con conseguente ripristino interinale degli effetti delle misure protettive già operanti ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, sino alla decisione collegiale sul reclamo, fatto salvo il diritto di credito dei lavoratori e gli eventuali diritti acquistati dai terzi successivamente alla revoca.
(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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Commento
Il provvedimento valorizza la funzione conservativa della tutela cautelare nella fase di impugnazione: la revoca delle misure protettive, prima della decisione collegiale, potrebbe consentire iniziative individuali dei creditori tali da pregiudicare irreversibilmente le trattative e rendere inutile l’eventuale accoglimento del reclamo. La sospensione interinale mira quindi a preservare la situazione esistente fino alla decisione sul gravame, senza anticiparne l’esito e nel rispetto delle eccezioni espressamente indicate dal Tribunale.
