Tribunale di Arezzo – Composizione negoziata e rilascio del DURC in presenza di debiti contributivi.
Tribunale Ordinario di Arezzo, Sez. civile, 06 agosto 2026 (data della pronuncia) – Giudice designato Andrea Turturro.
Composizione negoziata - Rilascio del Durc pur in presenza di pregressi debiti contributivi – Ottenimento mediante riconoscimento di una misura protettiva o cautelare atipica – Inammissibilità –Insussistenza di un divieto di effettuare pagamenti anteriori – Necessità che vengano effettuati o che si raggiunga un accordo con l’ente previdenziale.
Nella composizione negoziata della crisi, in presenza di anteriori debiti contributivi non soddisfatti, il riconoscimento giudiziale della sussistenza delle condizioni di legge affinché la sede competente dell’INPS possa rilasciare il DURC non può costituire oggetto di misura protettiva o cautelare atipica come può avvenire nel corso del concordato e delle altre procedure concorsuali di composizione della crisi in forza di disposizioni legislative ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), D.M. 30 gennaio 2015 che prevedano la sospensione del pagamento dei crediti anteriori, ciò in quanto la composizione negoziata non rientra in quell’ambito ma è un percorso stragiudiziale volto a ristabilire l’equilibrio patrimoniale ed economico finanziario di un’impresa in crisi o in precrisi e l’effettuazione di pagamenti non è inibita onde la stessa per poter ottenere il rilascio di quel documento deve necessariamente sanare pagando la sua posizione debitoria ovvero raggiungere rapidamente, anche attraverso meccanismi di rateazione, una soluzione negoziata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[Il punto distintivo della pronuncia è dunque che la composizione negoziata, diversamente da strumenti concorsuali cui la legge collega specifici effetti sui pagamenti, non permette di ottenere il DURC attraverso una misura giudiziale atipica che prescinda dall’effettiva regolarità contributiva. ]
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-arezzo-6-agosto-2026-est-turturro
[quanto al fatto che le disposizioni previste dal DM 30 gennaio 2015, articoli 3 e 5, in tema di regolarità contributiva, non trovano applicazione nel corso della procedura di composizione negoziata al fine del rilascio del DURC, cfr. in questa rivista. Tribunale di Napoli, 19 giugno 2024 https://www.unijuris.it/node/8355; quanto alla necessità per l’impresa che si trovi in composizione negoziata per ottenere il rilascio del Durc di sanare la sua posizione: Tribunale di Roma, 23 settembre 2025 https://www.unijuris.it/node/8800 cfr anche Tribunale Ordinario di La Spezia, 27 luglio 2026 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/9406 per il quale la misura protettiva che comporti il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive consente, impedendo la riscossione coattiva dei contributi non pagati, il rilascio del DURC. Questa decisione si distingue da quella di Arezzo perché considera rilevante la presenza di misure protettive che impediscano la riscossione coattiva dei contributi.]
