Tribunale di Bologna - Composizione negoziata: solo ragioni di vigilanza prudenziale possono, nella vigenza delle misure protettive, consentire alle banche e agli intermediari di revocare o mantenere la sospensione delle linee di credito.

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Data di riferimento: 
08/07/2026

Tribunale di Bologna, 08 luglio 2026 (data della pronuncia) –Presidente designato Pasquale Liccardo.

Composizione negoziata – Conferma delle misure protettive – Banche e intermediari finanziari - Sospensione o revoca delle linee di credito – Facoltà riconoscibile solo se motivata dal necessario rispetto della disciplina della vigilanza prudenziale – Onere probatorio specifico cui sono tenuti.

In tema di composizione negoziata della crisi, la previsione dell’art. 18, comma 5 bis, C.C.I. costituisce specificazione, con riguardo alle banche e agli altri intermediari finanziari, ai loro mandatari o ai cessionari dei loro crediti, della disciplina generale dettata dal comma 5, che consente in generalea tutti i creditori, dalla data di pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conferma delle misure protettive, una forma di autotutela temporanea mediante sospensione dell’adempimento dei contratti pendenti. Il nuovo comma, il 5 bis appunto, come introdotto dal D. Lgs. 136/2024, con riferimento appunto a quegli specifici creditori, dispone che, qualora le misure protettive siano state confermate, non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata, o revocarle, se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, quand’anche di successiva pubblicazione. Devono a tal fine assolvere ad uno specifico onere motivazionale, non essendo sufficiente, come accaduto nel caso di specie, che, per giustificare una tale scelta operativa, si richiamino all'impossibilità di valutare il merito creditizio dell'impresa o all'insufficienza delle informazioni ricevute. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[La decisione rafforza, nel sistema successivo al Correttivo-ter, la distinzione tra divieto di sospensione delle linee di credito quale effetto delle misure protettive e possibilità di sospensione o revoca per ragioni effettivamente riconducibili alla vigilanza prudenziale: quest'ultima non costituisce una clausola generale di autotutela dell'intermediario, ma un'eccezione che deve essere concretamente dimostrata e adeguatamente motivata.]

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-8-luglio-2026-pres-est-liccardo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35074/CrisiImpresa?Le-misure-protettive-impediscono-la-sospensione-delle-linee-di-credito-solo-se-la-banca-non-richiama-la-disciplina-prudenziale%3F

[Cfr in questa rivista anche:Tribunale di Bologna, 16 marzo 2025 – https://www.unijuris.it/node/8431 per il quale nella composizione negoziata, la sospensione o modificazione delle linee di credito da parte delle banche non può essere giustificata dal solo accesso alla procedura o dal pregresso inadempimento, dovendo l'intermediario rappresentare le specifiche ragioni riconducibili alla vigilanza prudenziale; la relativa condotta deve inoltre essere valutata alla luce dei doveri di buona fede; Tribunale di Parma, 10 gennaio 2025 – https://www.unijuris.it/node/8259 per il quale anche dopo la conferma delle misure protettive può rimanere ferma la sospensione o revoca delle linee di credito quando essa sia effettivamente determinata dal rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale; Tribunale di Milano, 21 gennaio 2026 – https://www.unijuris.it/node/9207 per il quale le misure protettive operanti nella composizione negoziata incidono sulla possibilità delle banche e degli intermediari finanziari di sospendere le linee di credito già concesse, ferma la possibilità di sospensione quando questa sia imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale.]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza