Tribunale di Napoli - Composizione negoziata : le disposizioni previste dal DM 30 gennaio 2015, articoli 3 e 5, in tema di regolarità contributiva, non trovano applicazione nel corso della procedura al fine del rilascio del DURC.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 19 giugno 2024 (data della pronuncia) – Giudice Loredana Ferrara.
Composizione negoziata. - Disposizioni in tema di regolarità contributiva – Inapplicabilità – Fondamento - Istanza del debitore volta al riconoscimento di una misura cautelare – Richiesta di adozione di un provvedimento comportante il rilascio obbligatorio del DURC – Inaccoglibilità.
Nella procedura di composizione negoziata non sono applicabili le disposizioni in tema di regolarità contributiva nelle procedure concorsuali dettate dall’art. 5 del DM 30 gennaio 2015 (relative al concordato preventivo con continuità aziendale, al fallimento, alla liquidazione coatta, all’amministrazione straordinaria e all’accordo di ristrutturazione dei debiti), dal momento che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso stragiudiziale volto a ristabilire un equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario di un’impresa in crisi, o in precrisi, come reso evidente dall’art. 23, comma 1, C.C.I., né trova applicazione il disposto dell'art. 3, comma 2, lettera b) di quello stesso decreto secondo il quale la regolarità contributiva sussiste in caso di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”, ciò in quanto, con riferimento a quella procedura non è previsto espressamente un divieto di pagamento dei crediti anteriori (cfr. art. 18, comma 1, ultima riga, C.C.I., e dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 136/2024 dall'ultima parte dell'art. 3: “ Non sono inibiti i pagamenti”). [nello specifico il Tribunale ha pertanto rigettato l’istanza cautelare con cui una società, in composizione negoziata, aveva richiesto l’adozione di un provvedimento che imponesse agli enti previdenziali il rilascio di un DURC regolare almeno per 120 giorni, in quanto necessario per evitare che l'esecuzione del piano di risanamento potesse risultare, in mancanza, pregiudicato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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